I crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione ex legge 30 aprile 1999, n. 130, come gli interessi maturati sui depositi e i conti correnti bancari sui quali le predette somme siano confluite, costituiscono patrimonio separato e a destinazione vincolata rispetto a quello della società; patrimonio di cui essa non ha la disponibilità. Per ciò, non è legittima l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto su questi interessi, che non costituiscono reddito per la società; né spetta il diritto al rimborso, trattandosi di proventi mai percepiti. Unica soluzione sembra essere quella di costituire il patrimonio cartolarizzato quale nuovo soggetto passivo, simile a quanto già accaduto con altre forme di segregazione patrimoniale

Prelievo alla fonte su redditi senza possessore e nuove ipotesi di soggettività tributaria: a proposito del rimborso di ritenute subite dalle società di cartolarizzazione

Canè, D
2016-01-01

Abstract

I crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione ex legge 30 aprile 1999, n. 130, come gli interessi maturati sui depositi e i conti correnti bancari sui quali le predette somme siano confluite, costituiscono patrimonio separato e a destinazione vincolata rispetto a quello della società; patrimonio di cui essa non ha la disponibilità. Per ciò, non è legittima l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto su questi interessi, che non costituiscono reddito per la società; né spetta il diritto al rimborso, trattandosi di proventi mai percepiti. Unica soluzione sembra essere quella di costituire il patrimonio cartolarizzato quale nuovo soggetto passivo, simile a quanto già accaduto con altre forme di segregazione patrimoniale
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