Il D.Lgs. n. 209/2023, modificando il comma 3 dell’art. 73 del Testo Unico sulle imposte dirette ha fissato nuovi criteri di collegamento per le società di capitali e gli enti con il territorio dello Stato, al fine di determinarne la residenza fiscale. Rispetto ai previgenti presupposti, la situazione non pare essere migliorata né esce rafforzata la certezza giuridica, permanendo l’indeterminatezza interpretativa. Il quadro rimane confuso, anche perché appare ancora disorganico il contesto internazionale. L’OCSE non ha mai voluto (o potuto) assumere una posizione decisa, marcando con chiarezza le condizioni e i sottostanti elementi di fatto dai quali evincere la residenza delle società o enti. Le stesse giurisdizioni degli Stati declinano in modo differente i presupposti di residenza, con effetti sull’interpretazione dei Trattati nei casi di dual residence. L’analisi muove da una verifica della residenza fiscale nel contesto internazionale e dell’Unione Europea, per poi affrontare gli effetti delle modifiche apportate alla disposizione interna domestica, traendo la conclusione che, sussistendone le condizioni, non può escludersi la compresenza di una sede di direzione della controllante in uno Stato, quale fulcro decisionale limitato alle operazioni di maggiore rilevanza, e la sede della controllata in un altro Stato ove è svolta in via principale la gestione operativa day-by-day, senza che quest’ultima possa essere attratta all’ordinamento tributario italiano. Resta che il modello di corporate governance giocherà un ruolo cruciale nell’analisi concreta, semplificando o complicando l’individuazione della residenza.

Prime considerazioni e spunti sulla nuova residenza fiscale delle società (in una prospettiva anche sovranazionale)

fabrizio vismara;
2024-01-01

Abstract

Il D.Lgs. n. 209/2023, modificando il comma 3 dell’art. 73 del Testo Unico sulle imposte dirette ha fissato nuovi criteri di collegamento per le società di capitali e gli enti con il territorio dello Stato, al fine di determinarne la residenza fiscale. Rispetto ai previgenti presupposti, la situazione non pare essere migliorata né esce rafforzata la certezza giuridica, permanendo l’indeterminatezza interpretativa. Il quadro rimane confuso, anche perché appare ancora disorganico il contesto internazionale. L’OCSE non ha mai voluto (o potuto) assumere una posizione decisa, marcando con chiarezza le condizioni e i sottostanti elementi di fatto dai quali evincere la residenza delle società o enti. Le stesse giurisdizioni degli Stati declinano in modo differente i presupposti di residenza, con effetti sull’interpretazione dei Trattati nei casi di dual residence. L’analisi muove da una verifica della residenza fiscale nel contesto internazionale e dell’Unione Europea, per poi affrontare gli effetti delle modifiche apportate alla disposizione interna domestica, traendo la conclusione che, sussistendone le condizioni, non può escludersi la compresenza di una sede di direzione della controllante in uno Stato, quale fulcro decisionale limitato alle operazioni di maggiore rilevanza, e la sede della controllata in un altro Stato ove è svolta in via principale la gestione operativa day-by-day, senza che quest’ultima possa essere attratta all’ordinamento tributario italiano. Resta che il modello di corporate governance giocherà un ruolo cruciale nell’analisi concreta, semplificando o complicando l’individuazione della residenza.
2024
2024
residenza fiscale, società ed enti, riforma fiscale, Convenzioni contro le doppie imposizioni, diritto unionale, sede di direzione effettiva, gestione ordinaria in via principale
Vismara, Fabrizio; Savorana, Alessandro
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