Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatasi ante riforma fiscale, la motivazione del provvedimento tributario non può essere modificata e/o integrata dall’Ufficio e neppure dal Giudice tributario. Occorre verificare in che misura questo principio trovi conferma nelle nuove disposizioni introdotte dal legislatore delegato in attuazione della delega fiscale.

Brevi note sul divieto di “motivazione postuma” dei provvedimenti tributari (ante e post riforma fiscale)

Zaga'
2024-01-01

Abstract

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatasi ante riforma fiscale, la motivazione del provvedimento tributario non può essere modificata e/o integrata dall’Ufficio e neppure dal Giudice tributario. Occorre verificare in che misura questo principio trovi conferma nelle nuove disposizioni introdotte dal legislatore delegato in attuazione della delega fiscale.
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