Il contributo analizza le disposizioni che la Convenzione MEDICRIME del Consiglio d’Europa (2011) dedica alla protezione delle vittime dei reati ivi previsti con riguardo alla produzione, fornitura, commercializzazione di prodotti sanitari contraffatti e alle altre condotte criminologicamente correlate ed offensive della salute pubblica. Particolare attenzione è rivolta alla nozione di “vittima” accolta dalla Convenzione, che appare più restrittiva rispetto a quella tradizionalmente associata ai delitti contro la salute pubblica nell’ordinamento italiano. L’interpretazione sistematica di tale definizione con il catalogo delle circostanze aggravanti stabilite dalla Convenzione può consentire di mettere a fuoco il modello di incriminazione sotteso agli obblighi di criminalizzazione introdotti dalla Convenzione medesima. Si evidenzia, poi, come le vittime considerate dalla Convenzione MEDICRIME presentino profili di vulnerabilità e siano spesso collettive, per procedere infine all’esame della strategia di tutela delle stesse delineata dalla Convenzione sul piano sia sostanziale che processuale, che appare in linea con gli sviluppi successivi delle norme poste a supporto delle vittime di reato in ambito europeo ed italiano, anche se bisognosa di una interpretazione evolutiva aggiornata con riguardo al “right of victims to compensation”.
La tutela delle vittime alla luce della Convenzione MEDICRIME
C. PERINI
2024-01-01
Abstract
Il contributo analizza le disposizioni che la Convenzione MEDICRIME del Consiglio d’Europa (2011) dedica alla protezione delle vittime dei reati ivi previsti con riguardo alla produzione, fornitura, commercializzazione di prodotti sanitari contraffatti e alle altre condotte criminologicamente correlate ed offensive della salute pubblica. Particolare attenzione è rivolta alla nozione di “vittima” accolta dalla Convenzione, che appare più restrittiva rispetto a quella tradizionalmente associata ai delitti contro la salute pubblica nell’ordinamento italiano. L’interpretazione sistematica di tale definizione con il catalogo delle circostanze aggravanti stabilite dalla Convenzione può consentire di mettere a fuoco il modello di incriminazione sotteso agli obblighi di criminalizzazione introdotti dalla Convenzione medesima. Si evidenzia, poi, come le vittime considerate dalla Convenzione MEDICRIME presentino profili di vulnerabilità e siano spesso collettive, per procedere infine all’esame della strategia di tutela delle stesse delineata dalla Convenzione sul piano sia sostanziale che processuale, che appare in linea con gli sviluppi successivi delle norme poste a supporto delle vittime di reato in ambito europeo ed italiano, anche se bisognosa di una interpretazione evolutiva aggiornata con riguardo al “right of victims to compensation”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.