La nozione di cripto-attività utilizzata dal TUIR è stata mutuata dal Regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), che ne disciplina l’emissione e la circolazione. Tuttavia, mentre il legislatore europeo (anche nella DAC 8 con riferimento allo scambio di informazioni), dopo averle definite, ha individuato le tipologie di token oggetto di regolamentazione, quello nazionale non lo ha fatto. Sarebbe stato invece opportuno che la normativa nazionale avesse distinto le cripto-attività finanziarie, anche tokenizzate o DLT, dalle altre, prevedendo per le due sottocategorie un regime fiscale differente. Questo avrebbe evitato di dovere trattare gli NFT e gli utility token (c.d. crypto-asset activities) come dei financial o security token, con evidenti problemi in sede di applicazione della normativa. Sulla questione è intervenuta l’Agenzia delle entrate, che, esercitando un ruolo non suo, con circolare n. 30/E del 2023 ha ricondotto le cripto-attività finanziarie tra quelle idonee a generare reddito di capitale o reddito diverso di natura finanziaria e non tra quelle disciplinate dal nuovo art. 67,comma 1, c-sexies), del T.U.I.R. L’intervento “creativo” dell’Agenzia deve essere arginato, per evitare che la tendenza a sostituirsi al legislatore diventi la regola o, peggio, lo strumento per assumere funzioni che non le competono.

L’origine europea della nozione di cripto-attività e la scelta del legislatore nazionale

Maria Pierro
2024-01-01

Abstract

La nozione di cripto-attività utilizzata dal TUIR è stata mutuata dal Regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), che ne disciplina l’emissione e la circolazione. Tuttavia, mentre il legislatore europeo (anche nella DAC 8 con riferimento allo scambio di informazioni), dopo averle definite, ha individuato le tipologie di token oggetto di regolamentazione, quello nazionale non lo ha fatto. Sarebbe stato invece opportuno che la normativa nazionale avesse distinto le cripto-attività finanziarie, anche tokenizzate o DLT, dalle altre, prevedendo per le due sottocategorie un regime fiscale differente. Questo avrebbe evitato di dovere trattare gli NFT e gli utility token (c.d. crypto-asset activities) come dei financial o security token, con evidenti problemi in sede di applicazione della normativa. Sulla questione è intervenuta l’Agenzia delle entrate, che, esercitando un ruolo non suo, con circolare n. 30/E del 2023 ha ricondotto le cripto-attività finanziarie tra quelle idonee a generare reddito di capitale o reddito diverso di natura finanziaria e non tra quelle disciplinate dal nuovo art. 67,comma 1, c-sexies), del T.U.I.R. L’intervento “creativo” dell’Agenzia deve essere arginato, per evitare che la tendenza a sostituirsi al legislatore diventi la regola o, peggio, lo strumento per assumere funzioni che non le competono.
2024
2024
Pierro, Maria
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