Il potere del giudice circa la decisione delle questioni di merito nel processo civile di cognizione è informato al principio della ragione più liquida: il giudice può fondare la statuizione sul diritto controverso sulla questione di più pronta soluzione, senza dovere affrontare le questioni logicamente pregiudiziali rispetto ad essa, e non è tenuto a esaminare questioni ulteriori, rispetto a quella la cui soluzione è autonomamente in grado di determinare il contenuto della pronuncia di merito. Questa tecnica decisoria consente di attuare l’economia processuale e la ragionevole durata del giudizio. Lo studio si propone di verificare, con riferimento al primo grado di giudizio, se, a quali condizioni e in che limiti, queste regole decisorie possono (o devono) trovare deroga e, conseguentemente, il potere decisorio del giudice circa la decisione delle questioni, che è connotato da una amplissima discrezionalità, possa, per volontà di parte o di legge, configurarsi come un potere vincolato; e ciò nel senso che il giudice, al fine di emettere la statuizione sul diritto controverso, deve seguire un determinato ordine nella decisione delle questioni di merito, oppure decidere le plurime questioni sorte nel processo, senza potersi arrestare alla soluzione della questione (o delle questioni) di per sé in grado di determinare l’esito decisorio.

Poteri del giudice e ordine di decisione delle questioni di merito nel processo civile di cognizione

motto
2024-01-01

Abstract

Il potere del giudice circa la decisione delle questioni di merito nel processo civile di cognizione è informato al principio della ragione più liquida: il giudice può fondare la statuizione sul diritto controverso sulla questione di più pronta soluzione, senza dovere affrontare le questioni logicamente pregiudiziali rispetto ad essa, e non è tenuto a esaminare questioni ulteriori, rispetto a quella la cui soluzione è autonomamente in grado di determinare il contenuto della pronuncia di merito. Questa tecnica decisoria consente di attuare l’economia processuale e la ragionevole durata del giudizio. Lo studio si propone di verificare, con riferimento al primo grado di giudizio, se, a quali condizioni e in che limiti, queste regole decisorie possono (o devono) trovare deroga e, conseguentemente, il potere decisorio del giudice circa la decisione delle questioni, che è connotato da una amplissima discrezionalità, possa, per volontà di parte o di legge, configurarsi come un potere vincolato; e ciò nel senso che il giudice, al fine di emettere la statuizione sul diritto controverso, deve seguire un determinato ordine nella decisione delle questioni di merito, oppure decidere le plurime questioni sorte nel processo, senza potersi arrestare alla soluzione della questione (o delle questioni) di per sé in grado di determinare l’esito decisorio.
2024
Processo civile - Poteri del giudice - discrezionalità - questioni di merito - ordine - economia processuale - ragionevole durata del processo
Motto, Alessandro
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