Il provvedimento in esame si sofferma sulla controversa questione dell’applicabilità dell’art. 2497-quinquies c.c., ai finanziamenti c.d. ascendenti (upstream), offrendo spunti per una riflessione più ampia sul tema, alla luce delle disposizioni introdotte dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
La postergazione dei finanziamenti c.d. ascendenti (upstream) tra codice civile e Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
Elisabetta Codazzi
2024-01-01
Abstract
Il provvedimento in esame si sofferma sulla controversa questione dell’applicabilità dell’art. 2497-quinquies c.c., ai finanziamenti c.d. ascendenti (upstream), offrendo spunti per una riflessione più ampia sul tema, alla luce delle disposizioni introdotte dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.