Alla luce dei più recenti sviluppi in materia di cambiamento climatico, il presente articolo analizza le controversie tra Stati e investitori connesse al cambiamento climatico che hanno ad oggetto l’azione o l’inazione climatica degli Stati. Dal momento che le controversie concernenti l’azione climatica degli Stati sono suscettibili di dare luogo a un conflitto tra due contrapposti regimi normativi — il diritto internazionale degli investimenti e il diritto climatico internazionale — il presente articolo analizza le tecniche che possono essere utilizzate dagli Stati e dai tribunali arbitrali al fine di superare tale contrasto. Oltre alla (ri-)negoziazione da parte degli Stati dei trattati di investimento al fine di includere espressamente una climate change-specific language, l’articolo considera il potenziale rilievo non solo della police powers doctrine ma anche dell’art. 31(3)(c) Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e delle clausole simili all’art. 26(6) Trattato sulla Carta dell’Energia sull’applicazione delle norme e/o dei principi di diritto internazionale, quali metodi che consentono ai tribunali arbitrali di applicare norme esterne ai trattati di investimento o agli accordi di libero scambio e che sono contenute nell’Accordo di Parigi del 2015 e nei precedenti accordi internazionali in materia di cambiamento climatico. Sotto quest’ultimo aspetto le tecniche impiegate dal Tribunale internazionale del diritto del mare nel recente parere del 21 maggio 2024 per applicare norme esterne alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, comprese quelle contenute nei trattati internazionali sul clima, sono suscettibili di avere un potenziale impatto significativo nel contesto degli arbitrati internazionali di investimento connessi al cambiamento climatico. L’articolo considera inoltre i requisiti desumibili dall’attuale giurisprudenza arbitrale al fine dell’esperimento, da parte degli Stati, di future domande riconvenzionali connesse al cambiamento climatico.

Il rapporto conflittuale tra diritto internazionale degli investimenti e diritto climatico internazionale e i requisiti delle domande riconvenzionali nelle c.d. investor-State climate change-related disputes

Rebekka Monico
2024-01-01

Abstract

Alla luce dei più recenti sviluppi in materia di cambiamento climatico, il presente articolo analizza le controversie tra Stati e investitori connesse al cambiamento climatico che hanno ad oggetto l’azione o l’inazione climatica degli Stati. Dal momento che le controversie concernenti l’azione climatica degli Stati sono suscettibili di dare luogo a un conflitto tra due contrapposti regimi normativi — il diritto internazionale degli investimenti e il diritto climatico internazionale — il presente articolo analizza le tecniche che possono essere utilizzate dagli Stati e dai tribunali arbitrali al fine di superare tale contrasto. Oltre alla (ri-)negoziazione da parte degli Stati dei trattati di investimento al fine di includere espressamente una climate change-specific language, l’articolo considera il potenziale rilievo non solo della police powers doctrine ma anche dell’art. 31(3)(c) Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e delle clausole simili all’art. 26(6) Trattato sulla Carta dell’Energia sull’applicazione delle norme e/o dei principi di diritto internazionale, quali metodi che consentono ai tribunali arbitrali di applicare norme esterne ai trattati di investimento o agli accordi di libero scambio e che sono contenute nell’Accordo di Parigi del 2015 e nei precedenti accordi internazionali in materia di cambiamento climatico. Sotto quest’ultimo aspetto le tecniche impiegate dal Tribunale internazionale del diritto del mare nel recente parere del 21 maggio 2024 per applicare norme esterne alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, comprese quelle contenute nei trattati internazionali sul clima, sono suscettibili di avere un potenziale impatto significativo nel contesto degli arbitrati internazionali di investimento connessi al cambiamento climatico. L’articolo considera inoltre i requisiti desumibili dall’attuale giurisprudenza arbitrale al fine dell’esperimento, da parte degli Stati, di future domande riconvenzionali connesse al cambiamento climatico.
2024
Diritto internazionale degli investimenti; diritto climatico internazionale; tecniche per superare il conflitto; domande riconvenzionali connesse al cambiamento climatico
Monico, Rebekka
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