Non appare condivisibile la sentenza n. 5165 del 2009 con la quale le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che l'invito al pagamento dell'IVA non assolta risultante dalla dichiarazione è atto sufficiente per l'ammissione al passivo fallimentare del credito erariale per l'imposta, ma non delle relative sanzioni ed interessi. Infatti, se si consentisse all'Amministrazione finanziaria di insinuarsi al passivo fallimentare in assenza di un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, come nel caso dell'ammissione al passivo della procedura fondata sull'invito al pagamento, verrebbe preclusa alla curatela la possibilità di contestare la fonte del debito imputabile al fallito, con la conseguente violazione di un fondamentale principio dell'esecuzione concorsuale che è l'uguaglianza tra tutti i creditori.: Inoltre, con riguardo alle sanzioni riferite a crediti erariali sorti prima del fallimento, si dovrebbe prevedere il differimento dell'esigibilità del relativo credito al momento in cui eventualmente il fallito tornerà «in bonis».

La problematica ammissione al passivo fallimentare del credito Iva

MAURO M
2009-01-01

Abstract

Non appare condivisibile la sentenza n. 5165 del 2009 con la quale le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che l'invito al pagamento dell'IVA non assolta risultante dalla dichiarazione è atto sufficiente per l'ammissione al passivo fallimentare del credito erariale per l'imposta, ma non delle relative sanzioni ed interessi. Infatti, se si consentisse all'Amministrazione finanziaria di insinuarsi al passivo fallimentare in assenza di un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, come nel caso dell'ammissione al passivo della procedura fondata sull'invito al pagamento, verrebbe preclusa alla curatela la possibilità di contestare la fonte del debito imputabile al fallito, con la conseguente violazione di un fondamentale principio dell'esecuzione concorsuale che è l'uguaglianza tra tutti i creditori.: Inoltre, con riguardo alle sanzioni riferite a crediti erariali sorti prima del fallimento, si dovrebbe prevedere il differimento dell'esigibilità del relativo credito al momento in cui eventualmente il fallito tornerà «in bonis».
2009
Mauro, M
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Mauro_Corriere tributario n. 19-2009.pdf

non disponibili

Tipologia: Versione Editoriale (PDF)
Licenza: Copyright dell'editore
Dimensione 5.37 MB
Formato Adobe PDF
5.37 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11383/2076880
 Attenzione

L'Ateneo sottopone a validazione solo i file PDF allegati

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact