Il contributo si propone anzitutto di esaminare il testo dell’art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p. così come recentemente modificato dalla Legge 23 giugno 2017 n. 103, per indagare l’effettiva portata innovativa della riforma, interrogandosi se il legislatore abbia realmente creato un nuovo modello legale di motivazione in fatto. In secondo luogo, partendo dal presupposto che la recente riforma ha lasciato inalterato il riferimento alla concisione espositiva propria della sentenza, il contributo si soffermerà sulla compatibilità tra il “nuovo” art. 546 lett. e) c.p.p. e i principi elaborati dalla giurisprudenza precedente in tema di motivazione apparente, motivazione implicita e motivazione semplificata.
L’onere di motivazione dopo la riforma Orlando. La ratio e le novità dietro le (tante) ripetizioni.
Giulia Barone
2018-01-01
Abstract
Il contributo si propone anzitutto di esaminare il testo dell’art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p. così come recentemente modificato dalla Legge 23 giugno 2017 n. 103, per indagare l’effettiva portata innovativa della riforma, interrogandosi se il legislatore abbia realmente creato un nuovo modello legale di motivazione in fatto. In secondo luogo, partendo dal presupposto che la recente riforma ha lasciato inalterato il riferimento alla concisione espositiva propria della sentenza, il contributo si soffermerà sulla compatibilità tra il “nuovo” art. 546 lett. e) c.p.p. e i principi elaborati dalla giurisprudenza precedente in tema di motivazione apparente, motivazione implicita e motivazione semplificata.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.